Normativa

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Bur n. 1 del 05/01/2016

(Codice interno: 314204)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1912 del 23 dicembre 2015
Indicazioni di trattamento con ossigenoterapia iperbarica.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si disciplina l’accesso all’ossigenoterapia iperbarica aggiornando secondo criteri di appropriatezza il ricorso alla stessa.

L’Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Nel corso degli anni le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica hanno trovato larghissima applicazione in ambito sanitario e le stesse, dopo un riconoscimento nazionale di cui al DM 7.11.1991 “Revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali”, che prevede tali prestazioni nella branca di anestesia sotto la voce “ossigeno terapia iperbarica: per seduta”, sono state oggetto di una serie di provvedimenti regionali.

Il primo provvedimento regionale, ovvero la DGR n. 3906 del 12.7.1991, successivamente rettificata con DGR n. 4149 del 14.9.1993, ha regolamentato l’autorizzazione all’instaurazione di rapporti convenzionali di alcune Aziende ULSS con centri per la medicina iperbarica privati per l’erogazione di tali prestazioni, definendo nel contempo in un apposito schema di convenzione i requisiti del centro iperbarico, le modalità di accesso dei pazienti, gli orari di attività, l’attivazione dei servizi di emergenza, i corrispettivi delle prestazioni e le modalità di pagamento.

L’intera organizzazione delle prestazioni sanitarie è stata successivamente oggetto di cambiamento con una nuova regolamentazione a seguito del D.Lgs. 502/1992 di riordino del Servizio Sanitario Nazionale con l’introduzione del sistema di remunerazione tariffaria a prestazione, dell’accreditamento delle strutture e dell’adozione di verifiche di qualità delle prestazioni erogate e conseguente instaurazione di nuovi rapporti, con la decadenza definitiva delle precedenti convenzioni.

Dal 1.3.1996 è, poi, stato dato avvio all’attuazione del nuovo sistema mediante l’applicazione, con DGR n. 301 del 1.2.1996, del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e del relativo sistema di remunerazioni delle strutture pubbliche e private e dei professionisti erogatori, con il recepimento della voce contenuta nel nomenclatore nazionale senza disporre alcunché in merito alle altre peculiarità del servizio.

Raccordando le precedenti specifiche regionali con l’evoluzione tecnologica e clinica, e per la necessità di definire gli specifici aspetti in materia di ossigenoterapia iperbarica nel nuovo sistema di remunerazione a prestazione, con la DGR n. 852 del 5.3.1996 recante “Ossigenoterapia iperbarica”, sono state fornite:

  • le indicazioni per le quali l’ossigenoterapia iperbarica è di elezione, sia urgenti sia di routine, quelle per le quali è di sicuro vantaggio da sola o in associazione ad altre terapie mediche e chirurgiche, e quelle che possono trarre vantaggio, ma ancora in via sperimentale e di ricerca e che richiedono preordinati protocolli d’accesso;
  • le varie modalità d’accesso per le patologie selezionate;
  • le modalità di esecuzione della ossigeno terapia iperbarica;
  • le modalità di pagamento.

Nel Nomenclatore Tariffario Regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla DGR 859/2011 e s.m.i., ultima delle quali intervenuta con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 47 del 27.05.2013, le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica sono contrassegnate dalla nota IR*, rappresentante il fatto che tali prestazioni, non presenti nel nomenclatore nazionale, risultano erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) solo presso ambulatori specialistici specificatamente riconosciuti ed abilitati dalla Regione ed erogabili direttamente all’utente presso strutture pubbliche e private specificatamente autorizzate e solo secondo specifiche linee guida clinico-diagnostiche.

Nel dettaglio, tali prestazioni sono contrassegnate dai codici prestazione 93.95.1 “ossigenoterapia iperbarica – La prestazione sostituisce cod. 93.95. Per seduta (durata trattamento ossigeno di 90 minuti). Ciclo di dieci sedute.” e 93.95.2 “ossigenoterapia iperbarica in emergenza – La prestazione sostituisce cod.93.95”.

A seguito di una ricognizione delle indicazioni all’utilizzo dell’ossigenoterapia iperbarica e dei quadri patologici tali da giustificarne l’erogazione in emergenza, condotta da un gruppo di esperti operanti in ambito regionale, nominato con nota del Responsabile Tecnico Scientifico del Coordinamento controlli sanitari, appropriatezza, liste d’attesa e sicurezza del paziente n. prot. n. 58253 del 10 febbraio 2014, la cui documentazione è agli atti del settore assistenza ambulatoriale, sulla base delle evidenze scientifiche, di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, si propone che l’accesso all’ossigenoterapia iperbarica in emergenza sia limitato a determinate condizioni cliniche, sostituendo, pertanto, l’indicazione delle patologie per le quali è necessaria l’ossigenoterapia iperbarica di cui all’allegato DGR 852 del 5.3.1996.

Di conseguenza, per tutte le altre condizioni cliniche per le quali sono presenti prove di efficacia, supportate da evidenze scientifiche, l’attività risulta programmabile, ovvero eseguibile nel normale orario lavorativo diurno dei giorni feriali.

Durante ogni trattamento deve essere sempre e continuativamente garantita l’assistenza sanitaria con personale medico all’interno della camera iperbarica anche nel caso delle succitate urgenze da garantire nelle 24 ore per 365 giorni all’anno, come previsto dalla DGR n. 852 del 5 marzo 1996.

Si precisa, inoltre, che i trattamenti successivi alle terapie erogate in condizioni di emergenza/urgenza, in quanto programmabili, vanno codificati con il codice prestazione 93.95.1.

Le indicazioni fornite con la presente deliberazione alla disciplina di accesso ed applicazione dell’ossigenoterapia iperbarica troveranno applicazione a decorre dal 1.1.2016.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 502/1992

VISTO il DM 7.11.1991

VISTA la DGR n. 3906 del 12.7.1991

VISTA la DGR n. 4149 del 14.9.1993

VISTA la DGR n. 301 del 1.2.1996

VISTA la DGR n. 852 del 5.3.1996

VISTA la DGR n. 859 del 21.06.2011

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 47 del 27.05.2013

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di proporre che l’accesso all’ossigenoterapia iperbarica in emergenza, a decorrere dal 1.1.2016, sia limitato a determinate condizioni cliniche riportate nell‘allegato A;
  2. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  3. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

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